Codice deontologico
Introduzione
Il codice Deontologico fornisce l’insieme dei principi, delle regole e dei comportamenti che ogni membro del Collegio Italiano dei Terapisti di Shiatsu (CITeS) si impegna ad osservare per mantenere uno standard congruente con la dignità e la tradizione dello shiatsu.
Si impegna inoltre a sottomettersi alla giurisdizione in merito del Comitato Etico. L’operatore associato si impegna a lasciare una copia di questo codice nel luogo della sua pratica professionale, a disposizione degli utenti.
In caso di difficoltà, contestazioni, controversie, sia gli utenti che gli operatori possono rivolgersi al comitato etico del CITeS per essere consigliati e tutelati.
I soci si comporteranno sempre in modo onorevole in relazione ai loro utenti, al pubblico, ad altri soci, indipendentemente da razza, sesso, orientamento sessuale, età, credenze religiose o disabilità.
Rapporti dell’operatore Shiatsu con il CITeS.
- Gli operatori non si presenteranno come soci fino alla loro avvenuta iscrizione al CITeS.
- I soci mantengono un atteggiamento di assoluto rispetto verso qualsiasi altra differente scuola o stile di shiatsu, evitando contrapposizioni di merito o di valore.
- Gli operatori soci CITeS si impegnano a fare opera di informazione del collegio seguendo i principi di dignità professionale, rigore scientifico e serietà che informano le norme su esposte, in particolare eviteranno di usufruire di forme di pubblicità a carattere commerciale.
- Non è consentita pubblicità comparativa a detrimento di altre scuole od operatori.
- L’operatore socio CITeS usa nella pratica professionale solo i titoli professionali regolarmente conseguiti e certificati: in particolare espone, ove esercita, l’iscrizione al CITeS, il diploma professionale ed eventuali certificati professionali di cui è in possesso.
Rapporti dell’operatore Shiatsu con gli utenti.
- L’operatore Shiatsu opera per il pieno benessere dell’utente e solo dietro richiesta personale dell’utente stesso. In deroga a tale norma, l’operatore Shiatsu può prendere in trattamento minori o persone incapaci di intendere e volere, su richiesta di chi esercita la patria potestà o la tutela del parente.
- L’operatore Shiatsu deve evitare di trarre qualsiasi vantaggio personale dalla relazione professionale al di fuori dell’onorario.
- L’operatore Shiatsu è tenuto a prospettare con chiarezza all’utente efficacia e limiti del trattamento, evitando di dar luogo ad aspettative ingiustificate.
- L’operatore accetterà il diritto dell’utente a rifiutare il trattamento e a non seguirne i consigli.
- L’operatore, pur instaurando il necessario rapporto effettivo di fiducia e sostegno nei confronti dei propri utenti, intrattiene con essi un rapporto strettamente professionale e limitato all’ambito contrattuale dei trattamenti.
- Non è accettabile sollecitare in qualsiasi modo un utente a sottoporsi ad un trattamento quando questi non l’abbia espressamente richiesto.
- L’operatore mantiene il più assoluto riserbo su fatti e notizie riguardanti l’utente e su quanto emerge nel corso del trattamento, adeguandosi alle norme delle professioni sul segreto professionale, anche per quanto riguarda la prestazione di casi in congressi e su riviste.
Rapporti dell’operatore Shiatsu con i colleghi.
- I rapporti con i colleghi sono improntati alla massima correttezza, per stima, solidarietà professionale e trasparenza, indipendentemente dalla scuola di provenienza.
- L’operatore Shiatsu assiste gratuitamente i colleghi che necessitano di trattamenti.
- L’operatore Shiatsu può accettare un utente già assistito da un collega solo quando l’utente in questione abbia definito a tutti gli effetti i rapporti con il primo operatore.
- L’operatore che supplisca un collega deve cessare la supplenza al ritorno di questi, a cui forniva tutte le informazioni relative alle sedute effettuate.
- Non è consentito ricevere o corrispondere alcun compenso quando si inviino o ricevano utenti da altri operatori o strutture.
- Se un operatore ritiene che un collega si sia comportato in modo non consono con la deontologia professionale può appellarsi al comitato etico del CITeS per l’esame del caso.
Procedure di reclamo e di appello.
- I reclami contro soci devono essere esaminati dal comitato etico del CITeS entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, purchè presentati per iscritto. La procedura vuole che il socio contro cui è stato elevato il reclamo sia informato per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno. La lettera del reclamante viene posta agli atti ed inviata in copia al socio interessato. Viene effettuata una richiesta di spiegazioni per iscritto al socio, chiedendo un’esposizione dettagliata del suo punto di vista sulla questione, eventualmente supportata da evidenze documentali. I soci sono obbligati a rispondere a tale richiesta per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento.
- Un reclamo contro un socio può essere considerato solo in caso appaia evidente una violazione del codice etico del CITeS.
- Qualora il reclamo venga accolto dal comitato etico, questo ha facoltà di assumere provvedimenti disciplinari dal richiamo all’espulsione. Le modalità di tale decisione sono descritte nell’articolo 20 dello statuto del CITeS.






