Regime fiscale

Chi inizia una nuova attività  imprenditoriale o di lavoro autonomo può beneficiare di un regime fiscale agevolato , all’atto della richiesta del numero di partita IVA , il contribuente può scegliere i regimi contabili più idoneo alla sua situazione personale. Sono previsti attualmente  tre tipologie, vediamole insieme qui di seguito.

REGIME SUPERSEMPLIFICATO  (art.3 comma 165 legge 663/96)

È  previsto per  imprese individuali con

  • un volume di affari non superiore  € 15.493,71;
  • acquisti non superiori a € 10.329,14;
  • costo dei beni strumentali non superiore a € 25.822,85.

La semplificazione fiscale prevede di tenere i soli registri IVA e fare registrazioni cumulative mensili delle operazioni distinte solo per aliquota, rimangono tutti gli altri obblighi di legge ossia pagamento dell’IVA, IRPEF, IRAP ,ADD, IRPEF e presentazioni delle dichiarazioni annuali.

REGIME SOSTITUTIVO PER NUOVE ATTIVITA’(art.13 legge 388/00)

Per usufruire  del regime sostitutivo è fondamentale che  il titolare di partita iva   non deve   aver esercitato altra  attività d’impresa negli ultimi tre anni. Il regime è applicabile in caso di nuova  attività con ricavi non superiori a € 30.987,41.

I soggetti che vogliono fruire del regime per nuove attività devono aprire la partiva iva presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate e indicare nell’apposito modello la scelta del regime sostitutivo per nuove attività.

L’agevolazione  prevede:

  1. un’aliquota proporzionale del 10% di tassazione del reddito;
  2. non è necessario istituire i libri ed i registri previsti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini iva;
  3. sono esclusi anche tutti i versamenti periodici relativi all’iva;
  4. pagamento dell’imposta del 10% in un’unica soluzione entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il contribuente è  tenuto alla presentazione della dichiarazione redditi ed IVA , e a conservare tutta la documentazione.

REGIME SOSTITUTIVO DELLE ATTIVITA’ MARGINALI (art.13 legge 388/00)

Il regime prevede un’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche ridotta nella misura del 15% e una serie di semplificazioni contabili. I soggetti ammessi  a tale regime sono coloro che hanno ricavi non superiori a € 25.822,85 e per i quali risultano applicabili i studi di settore (vedi codice attività).

Per usufruire di tale agevolazione si deve presentare domanda redatta su apposito modello dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro il mese di gennaio dell’anno nel  quale si intende fruire dell’agevolazione  o eventualmente  in sede di apertura iva .

Inoltre è previsto un credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche. Il contribuente che si avvale di tale regime è tenuto alla registrazione delle scritture contabili, ai versamenti IVA, versamento delle addizionali comunali e regionali e alla presentazione delle dichiarazioni annuali.

L’Agenzia dell’Entrate, per le attività con regime sostitutivo (nuove attività e attività marginali), ha messo a disposizione un importante servizio di TUTORAGGIO , si tratta di un servizio di assistenza gratuito grazie al quale il contribuente è esonerato da numerosi adempimenti contabili ed assistito nell’assolvimento dei principali obblighi tributari. Pertanto il contribuente  può essere esonerato dal costo del commercialista.

N.B. per la scelta del regime contabile più favorevole,  ogni contribuente deve considerare la propria situazione reddituale, considerando anche se l’attività di operatore shiatsu è principale o accessoria ad altro lavoro svolto .

Domande più frequenti   F.A.Q

  1. Come si fa ad aprire la partita IVA
    Prima di iniziare l’attività di operatore shiatsu si deve provvedere a richiedere il numero di partita iva presso le Agenzie delle entrate competenti nel proprio territorio. La richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dalla data di inizio attività con apposito modello da ritirare o scaricare da internet.
  2. Codice attività
    Il codice attività da indicare nel modello per l’attribuzione partita iva , sta ad  indicare l’attività svolta. Per gli operatori shiatsu ,ad oggi,  non esiste una categoria specifica, ma i codici  più frequentemente utilizzati sono:
    • 92723  (altre attività ricreative n.c.a.)
    • 93041 (servizi di centri per il benessere fisico) indicato per società
    • 93050 (altri servizi alle famiglie).
  3. Fatturazione
    Le prestazioni devono essere fatturate (indicando l’IVA) alla data di pagamento.
  4. Scadenze importanti
    • IVA TRIMESTRALE 16/03  -   16/05   -   16/08  – 16/11
    • IMPOSTA ANNUALE (DICHIARAZIONE REDDITI)  20/06  o  20/07

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